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ART. 20 - I CONSIGLIERI.
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Eletti in base ai criteri di
rappresentanza (cfr. art. 8) e opportunitā pastorale, contribuiscono in
sede di consiglio ed elaborare i programmi e definire le decisioni
conseguenti, collaborano all'attuazione, valutando, in fase di verifica,
l'effettiva rispondenza all'esigenze dell'apostolato. Il Consiglio
designa due di essi all'incarico di segretario ed economo.
ART. 21 - L'ASSISTENTE
ECCLESIASTICO.
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L'Assistente ecclesiastico in
seguito a presentazione da parte del Consiglio diocesano, č nominato
dall'Ordinario del Luogo e resta in carica cinque anni. Nella sua azione
pastorale rappresenta la gerarchia, favorisce le opportune relazioni
degli associati con la gerarchia stessa aderendo fedelmente allo spirito
ed alla dottrina della Chiesa. Si dedica all'animazione spirituale ed
apostolica dell'associazione favorendone le iniziative; promuove lo
spirito di unione con Vescovo e la pastorale specifica nella Chiesa
locale nell'interno dell'animazione medesima, come pure fra il CVS e le
altre associazioni.
ART. 22 - AMMINISTRAZIONE.
ART. 23 - DISPOSIZIONE
CONCLUSIVE.
(Testo ufficiale
approvato dal Consiglio generale dei Silenziosi Operai della Croce il
21-11-1998. Consegnato al CVS il 11-03-1999)
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