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ART. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE.

La Confederazione CVS Internazionale, fondata dai Silenziosi Operai della Croce e riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici come consociatio privata, riunisce le associazioni di fedeli impegnate nell'apostolato dei sofferenti secondo la spiritualità di mons. Luigi Novarese e comunemente denominate "Centro Volontari della Sofferenza".

La Confederazione ha sede in Roma.

 

ART. 2 - FINALITÀ

La Confederazione ha lo scopo di promuovere, favorire e assicurare nelle associazioni che ne fanno parte la realizzazione della intuizione carismatica di mons. Luigi Novarese, che vede nella sofferenza offerta dal malato una partecipazione al mistero pasquale di Cristo che lo rende apostolo e perciò primizia e profezia per la valorizzazione di ogni forma di sofferenza presente nella vita dell'uomo. Tutto questo in uno spirito di profonda adesione alle richieste di preghiera e di penitenza proprie della spiritualità mariana di Lourdes e di Fatima, che la Confederazione riconosce come momenti e luoghi della propria fondazione spirituale.

 

ART. 3 - ATTIVITÀ.

Per il perseguimento dei propri scopi statutari la Confederazione svolge una azione sistematica di coordinamento e promozione delle associazioni che ne fanno parte mediante tutte le iniziative che riterrà utili, opportune o necessarie, e che potrà realizzare autonomamente o in collaborazione con altri enti

 

In particolare la Confederazione

a)  formula piani formativi e intraprende iniziative finalizzate all'incremento e alla diffusione delle singole Associazioni e della Confederazione  stessa;

b)  pubblica sussidi e strumenti editoriali;

c)   promuove giornate di esercizi spirituali, corsi e convegni di studio, raduni e pellegrinaggi;

d)  organizza corsi di qualificazione per lo svolgimento di attività riabilitative, socio culturali, sportive e ricreative.

 

ART. 4 - MEZZI PATRIMONIALI.

 

La Confederazione provvede alle esigenze relative al perseguimento degli scopi statutari, mediante:

a)      contributi e collaborazioni delle associazioni confederate;

b)      sussidi, oblazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, di enti e privati;

c)      proventi della gestione della propria attività.

Nella gestione patrimoniale sono da intendersi come atti di amministrazione straordinaria: l'alienazione dei beni sia immobili che mobili e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale; la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato; l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore; l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Per gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria l’approvazione del Consiglio di Presidenza.

Per l’alienazione dei beni il cui valore eccede la somma di Euro 1.000.000,00 si richiede inoltre la licenza del Pontificio Consiglio per i Laici.

 

ART. 5 - ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

 

Una associazione riconosciuta o approvata dalla competente autorità ecclesiastica che desideri confederarsi deve presentare al Presidente della Confederazione domanda scritta e motivata, che sarà sottoposta al giudizio insindacabile del Consiglio di Presidenza della Confederazione stessa.

Con l'adesione alla Confederazione una Associazione si impegna, oltre che a rispettare scrupolosamente quanto previsto dagli altri articoli del presente statuto,

a)  a coinvolgersi attivamente in tutte le iniziative promosse dalla Confederazione;

b)  ad attuare i piani formativi da questa  predisposti;

c)  ad inviare ogni anno al Consiglio di Presidenza una dettagliata relazione sulla propria vita e attività;

d)  a versare alla Confederazione il contributo annuo previsto dall'art. 7.

 

ART. 6 - DECADENZA.

 

Una associazione cessa di far parte della Confederazione per:

a)  soppressione o estinzione;

b)  rinuncia;

c)  dimissione ad opera del Consiglio di Presidenza determinata da comportamento gravemente contrario allo spirito e allo statuto della Confederazione. In ogni caso il Consiglio dovrà previamente contestare gli addebiti all'Associazione e darle la possibilità di esporre eventuali ragioni a propria difesa.

 

ART. 7 - ASSEMBLEA GENERALE.

 

L'Assemblea generale, composta dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Responsabili delle singole Associazioni confederate, esprime l'intera Confederazione nella sua unità ed identità.

L'Assemblea generale

a)  designa i membri elettivi del Consiglio di Presidenza;

b)  approva, su proposta del Presidente, i piani formativi e gli orientamenti generali relativi alla spiritualità e alle dinamiche dell'apostolato della Confederazione;

c)  delibera circa la relazione conclusiva e programmatica predisposta dal Consiglio di Presidenza;

d)  approva il rendiconto consuntivo e preventivo delle entrate e delle spese presentato dallo stesso Consiglio;

e)  determina l'ammontare del contributo economico che ogni Associazione confederata deve annualmente versare alla Confederazione;

f)   decide sulle altre materie di sua competenza e su quanto venga ad essa sottoposto dal Consiglio;

g)  definisce ad approva il Direttorio e altri testi complementari al presente statuto;

h)  decide eventuali modifiche di statuto da sottoporre all'approvazione del Pontificio Consiglio per i laici.

 

ART. 8 - CONVOCAZIONE E PROCEDURA DELL'ASSEMBLEA GENERALE.

 

L’Assemblea generale viene convocata in forma ordinaria ogni triennio e in forma straordinaria tutte le volte che il Consiglio lo giudichi opportuno oppure ne venga fatta richiesta da almeno metà delle Associazioni confederate. Per favorire il coinvolgimento di tutte le Associazioni confederate, il Consiglio di Presidenza predispone nel Direttorio un regolamento per le sessioni nazionali in preparazione dell’Assemblea generale. A tali sessioni prendono parte i Responsabili delle singole associazioni confederate di ogni nazione.

La convocazione, la definizione dell'ordine del giorno e la presidenza dell'assemblea spettano al Presidente della Confederazione.

La convocazione avviene almeno venti giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica.

Le riunioni dell’Assemblea generale sono valide:

- in prima convocazione con l’intervento, mediante propri rappresentanti, di più della metà delle associazioni confederate;

- in seconda convocazione, da effettuarsi a non meno di ventiquattro ore dalla prima, con qualunque numero di intervenuti.

Ogni membro del Consiglio di Presidenza e ogni associazione confederata ha diritto a un voto.

 Le deliberazioni vengono assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di più della metà dei presenti.

Per le modifiche dello statuto, per l'approvazione e le modifiche del Direttorio è necessaria la maggioranza dei due terzi.

 

ART. 9 - IL PRESIDENTE.

 

Il Responsabile per l'apostolato dei Silenziosi Operai della Croce è di diritto il Presidente della Confederazione, cui spetta

a)   presiedere e coordinare la vita e l'attività della intera Confederazione;

b)   avere particolare cura dell'attività apostolica della Confederazione, adoperandosi per indirizzare e sostenere il cammino formativo e la dinamicità missionaria delle Associazioni confederate;

c)    assumere in caso di necessità o di urgenza provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio, portandoli a conoscenza del medesimo nella prima riunione successiva;

d)    rappresentare la Confederazione a tutti gli effetti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi compiti vengono svolti dal Vicario eletto a tale scopo dal Consiglio di Presidenza tra i suoi membri.

 

ART. 10 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

 

Il Consiglio di Presidenza è composto da

-    il Presidente della Confederazione;

-    i Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale in numero di sei tra gli iscritti alle Associazioni confederate;

-   il Segretario scelto dal Presidente tra i Silenziosi Operai della Croce. Il Segretario prende parte alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Al Consiglio, oltre ai compiti specificamente previsti dagli altri articoli del presente statuto, spettano i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Confederazione e l’esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio potrà delegare compiti inerenti la gestione della Confederazione a uno o più dei propri membri nonché nominare procuratori speciali ad negotia, scegliendoli anche tra persone estranee alla Confederazione.

 

ART. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

 

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da più della metà dei suoi componenti.

Spetta al Presidente convocare il Consiglio, stabilirne l’ordine del giorno e presiedere i lavori. La convocazione è da effettuarsi mediante lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza e/o necessità, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima di tale data.

Le riunioni sono valide con la presenza di più della metà dei membri.

Le deliberazioni vengono assunte con più della metà di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

ART. 12 - IL SEGRETARIO.

 

Il Segretario, in conformità alle direttive ricevute dai competenti organi statutari

a)      provvede ai verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Presidenza;

b)      assicura la disponibilità dei necessari servizi segretariali e logistici;

c)      custodisce l'archivio della Confederazione.

 

ART. 13 - L'ECONOMO.

 

L’Economo, sotto la direzione del Consiglio di Presidenza, in conformità alle disposizioni del diritto universale della Chiesa e del presente statuto:

a)      adempie alla amministrazione dei mezzi patrimoniali;

b)      predispone ogni anno il rendiconto e il preventivo delle entrate e delle spese e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Presidenza.

 

ART. 14 - DURATA DELLE CARICHE.

 

Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto hanno la durata di sei anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

 

ART. 15 - CESSAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE.

 

La Confederazione cessa:

a)      per recesso dell'Associazione fondatrice, i Silenziosi Operai della Croce.

b)      per decisione motivata da gravi ragioni e approvata dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi.

In caso di cessazione o di estinzione per qualunque causa della Confederazione tutti i suoi beni sono devoluti ai Silenziosi Operai della Croce e, qualora questi non possano o non intendano accettarli, alla Santa Sede.

 

ART. 16 - DIRETTORIO.

 

L'Assemblea Generale provvederà ad approvare un Direttorio per l'attuazione del presente statuto.

 

ART. 17 - NORMA FINALE.

 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del diritto universale della Chiesa.