ART. 1 -
DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE.
La Confederazione CVS Internazionale,
fondata dai Silenziosi Operai della Croce e riconosciuta dal Pontificio
Consiglio per i Laici come consociatio privata, riunisce le associazioni
di fedeli impegnate nell'apostolato dei sofferenti secondo la
spiritualità di mons. Luigi Novarese e comunemente denominate "Centro
Volontari della Sofferenza".
La Confederazione ha sede in Roma.
ART. 2 - FINALITÀ
La Confederazione ha lo scopo di
promuovere, favorire e assicurare nelle associazioni che ne fanno parte
la realizzazione della intuizione carismatica di mons. Luigi Novarese,
che vede nella sofferenza offerta dal malato una partecipazione al
mistero pasquale di Cristo che lo rende apostolo e perciò primizia e
profezia per la valorizzazione di ogni forma di sofferenza presente
nella vita dell'uomo. Tutto questo in uno spirito di profonda adesione
alle richieste di preghiera e di penitenza proprie della spiritualità
mariana di Lourdes e di Fatima, che la Confederazione riconosce come
momenti e luoghi della propria fondazione spirituale.
ART. 3 - ATTIVITÀ.
Per il perseguimento dei propri scopi
statutari la Confederazione svolge una azione sistematica di
coordinamento e promozione delle associazioni che ne fanno parte
mediante tutte le iniziative che riterrà utili, opportune o necessarie,
e che potrà realizzare autonomamente o in collaborazione con altri enti
In particolare la Confederazione
a) formula
piani formativi e intraprende iniziative finalizzate all'incremento e
alla diffusione delle singole Associazioni e della Confederazione
stessa;
b) pubblica
sussidi e strumenti editoriali;
c) promuove
giornate di esercizi spirituali, corsi e convegni di studio, raduni e
pellegrinaggi;
d) organizza
corsi di qualificazione per lo svolgimento di attività riabilitative,
socio culturali, sportive e ricreative.
ART. 4 - MEZZI PATRIMONIALI.
La Confederazione provvede alle
esigenze relative al perseguimento degli scopi statutari, mediante:
a)
contributi e collaborazioni delle
associazioni confederate;
b)
sussidi, oblazioni, lasciti, elargizioni,
donazioni, di enti e privati;
c)
proventi della gestione della propria
attività.
Nella gestione patrimoniale sono da
intendersi come atti di amministrazione straordinaria: l'alienazione dei
beni sia immobili che mobili e gli altri negozi che possono peggiorare
lo stato patrimoniale; la decisione di nuove voci di spesa rispetto a
quelle indicate nel preventivo approvato; l'esecuzione di lavori di
costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi
valore; l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.
Per gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria
l’approvazione del Consiglio di Presidenza.
Per l’alienazione dei beni il cui valore eccede la somma di Euro
1.000.000,00 si richiede inoltre la licenza del Pontificio Consiglio per
i Laici.
ART. 5 - ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI.
Una associazione riconosciuta o
approvata dalla competente autorità ecclesiastica che desideri
confederarsi deve presentare al Presidente della Confederazione domanda
scritta e motivata, che sarà sottoposta al giudizio insindacabile del
Consiglio di Presidenza della Confederazione stessa.
Con l'adesione alla Confederazione una
Associazione si impegna, oltre che a rispettare scrupolosamente quanto
previsto dagli altri articoli del presente statuto,
a) a
coinvolgersi attivamente in tutte le iniziative promosse dalla
Confederazione;
b) ad
attuare i piani formativi da questa predisposti;
c) ad
inviare ogni anno al Consiglio di Presidenza una dettagliata relazione
sulla propria vita e attività;
d) a
versare alla Confederazione il contributo annuo previsto dall'art. 7.
ART. 6 - DECADENZA.
Una associazione cessa di far parte
della Confederazione per:
a) soppressione o estinzione;
b) rinuncia;
c) dimissione
ad opera del Consiglio di Presidenza determinata da comportamento
gravemente contrario allo spirito e allo statuto della Confederazione.
In ogni caso il Consiglio dovrà previamente contestare gli addebiti
all'Associazione e darle la possibilità di esporre eventuali ragioni a
propria difesa.
ART. 7 - ASSEMBLEA GENERALE.
L'Assemblea generale, composta dai
membri del Consiglio di Presidenza e dai Responsabili delle singole
Associazioni confederate, esprime l'intera Confederazione nella sua
unità ed identità.
L'Assemblea generale
a) designa
i membri elettivi del Consiglio di Presidenza;
b) approva,
su proposta del Presidente, i piani formativi e gli orientamenti
generali relativi alla spiritualità e alle dinamiche dell'apostolato
della Confederazione;
c) delibera
circa la relazione conclusiva e programmatica predisposta dal Consiglio
di Presidenza;
d) approva
il rendiconto consuntivo e preventivo delle entrate e delle spese
presentato dallo stesso Consiglio;
e) determina
l'ammontare del contributo economico che ogni Associazione confederata
deve annualmente versare alla Confederazione;
f) decide
sulle altre materie di sua competenza e su quanto venga ad essa
sottoposto dal Consiglio;
g) definisce
ad approva il Direttorio e altri testi complementari al presente
statuto;
h) decide
eventuali modifiche di statuto da sottoporre all'approvazione del
Pontificio Consiglio per i laici.
ART. 8 - CONVOCAZIONE E PROCEDURA DELL'ASSEMBLEA
GENERALE.
L’Assemblea generale viene convocata
in forma ordinaria ogni triennio e in forma straordinaria tutte le volte
che il Consiglio lo giudichi opportuno oppure ne venga fatta richiesta
da almeno metà delle Associazioni confederate. Per favorire il
coinvolgimento di tutte le Associazioni confederate, il Consiglio di
Presidenza predispone nel Direttorio un regolamento per le sessioni
nazionali in preparazione dell’Assemblea generale. A tali sessioni
prendono parte i Responsabili delle singole associazioni confederate di
ogni nazione.
La convocazione, la definizione
dell'ordine del giorno e la presidenza dell'assemblea spettano al
Presidente della Confederazione.
La convocazione avviene almeno venti
giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata,
fax o messaggio di posta elettronica.
Le riunioni dell’Assemblea generale
sono valide:
- in prima convocazione con
l’intervento, mediante propri rappresentanti, di più della metà delle
associazioni confederate;
- in seconda convocazione, da
effettuarsi a non meno di ventiquattro ore dalla prima, con qualunque
numero di intervenuti.
Ogni membro del Consiglio di
Presidenza e ogni associazione confederata ha diritto a un voto.
Le deliberazioni vengono assunte, sia
in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di più
della metà dei presenti.
Per le modifiche dello statuto, per
l'approvazione e le modifiche del Direttorio è necessaria la maggioranza
dei due terzi.
ART. 9 - IL PRESIDENTE.
Il Responsabile per l'apostolato dei
Silenziosi Operai della Croce è di diritto il Presidente della
Confederazione, cui spetta
a) presiedere
e coordinare la vita e l'attività della intera Confederazione;
b) avere
particolare cura dell'attività apostolica della Confederazione,
adoperandosi per indirizzare e sostenere il cammino formativo e la
dinamicità missionaria delle Associazioni confederate;
c) assumere
in caso di necessità o di urgenza provvedimenti straordinari nelle
materie di competenza del Consiglio, portandoli a conoscenza del
medesimo nella prima riunione successiva;
d) rappresentare
la Confederazione a tutti gli effetti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente i
suoi compiti vengono svolti dal Vicario eletto a tale scopo dal
Consiglio di Presidenza tra i suoi membri.
ART. 10 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.
Il Consiglio di Presidenza è composto da
- il
Presidente della Confederazione;
- i
Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale in numero di sei tra gli
iscritti alle Associazioni confederate;
- il
Segretario scelto dal Presidente tra i Silenziosi Operai della Croce. Il
Segretario prende parte alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza
diritto di voto.
Al Consiglio, oltre ai compiti specificamente
previsti dagli altri articoli del presente statuto, spettano i poteri
relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Confederazione e
l’esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile o opportuna per
il raggiungimento dei fini statutari.
Il Consiglio potrà delegare compiti
inerenti la gestione della Confederazione a uno o più dei propri membri
nonché nominare procuratori speciali ad negotia, scegliendoli anche tra
persone estranee alla Confederazione.
ART. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO.
Il Consiglio si riunisce almeno due
volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno
oppure ne sia fatta richiesta da più della metà dei suoi componenti.
Spetta al Presidente convocare il Consiglio,
stabilirne l’ordine del giorno e presiedere i lavori. La convocazione è
da effettuarsi mediante lettera raccomandata spedita almeno sette giorni
prima della data della riunione, ovvero, in caso di urgenza e/o
necessità, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da
inviarsi almeno quarantotto ore prima di tale data.
Le riunioni sono valide con la
presenza di più della metà dei membri.
Le deliberazioni vengono assunte con
più della metà di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
ART. 12 - IL SEGRETARIO.
Il Segretario, in conformità alle
direttive ricevute dai competenti organi statutari
a)
provvede ai verbali dell'Assemblea Generale e
del Consiglio di Presidenza;
b)
assicura la disponibilità dei necessari
servizi segretariali e logistici;
c)
custodisce l'archivio della Confederazione.
ART. 13 - L'ECONOMO.
L’Economo, sotto la direzione del
Consiglio di Presidenza, in conformità alle disposizioni del diritto
universale della Chiesa e del presente statuto:
a)
adempie alla amministrazione dei mezzi
patrimoniali;
b)
predispone ogni anno il rendiconto e il
preventivo delle entrate e delle spese e lo sottopone all'approvazione
del Consiglio di Presidenza.
ART. 14 - DURATA DELLE CARICHE.
Tutte le cariche elettive previste dal
presente statuto hanno la durata di sei anni e sono immediatamente
rinnovabili per una sola volta.
ART. 15 - CESSAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE.
La Confederazione cessa:
a)
per recesso dell'Associazione fondatrice, i
Silenziosi Operai della Croce.
b)
per decisione motivata da gravi ragioni e
approvata dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi.
In caso di cessazione o di estinzione
per qualunque causa della Confederazione tutti i suoi beni sono devoluti
ai Silenziosi Operai della Croce e, qualora questi non possano o non
intendano accettarli, alla Santa Sede.
ART. 16 - DIRETTORIO.
L'Assemblea Generale provvederà ad
approvare un Direttorio per l'attuazione del presente statuto.
ART. 17 - NORMA FINALE.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono
le disposizioni del diritto universale della Chiesa.