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Parte Seconda

L'ORDINAMENTO

 

Capitolo 3: COORDINAMENTO
 


ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

 

  • Sono organi dell'associazione:

collegiali: l'Assemblea; il Consiglio.

individuali: il Responsabile, l'Animatore dei gruppi, i consiglieri, l'Assistente ecclesiastico.

 

ART. 15 - L'ASSEMBLEA.

  • Composizione

L'assemblea č costituita dal Consiglio e da tutti gli associati, che partecipano mediamente criteri di delega e rappresentanza.

 

Ogni Consiglio Diocesano predisporrā per le riunioni di assemblea un regolamento proprio che garantisca un numero sufficiente di delegati (almeno 3 volte superiore al numero dei componenti il Consiglio).

  • Convocazione

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per pronunciarsi sulle questioni di carattere programmatico e per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e quindi si debba procedere al rinnovo degli organi dell'associazione.

 

Viene convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno (a maggioranza assoluta).

  • Compiti

- L'Assemblea ordinaria e straordinaria, č presieduta dal Responsabile.

 

- L'Assemblea elegge, all'inizio di ciascuna riunione, un Segretario, che ha il 

  compito di scrivere il verbale della riunione.

 

- All'assemblea regolarmente compete:

 a) l'elezione del Responsabile, dell'Animazione dei gruppi, dei

     Consiglieri (a maggioranza assoluta); 

 

b) approvare la relazione annuale programmatica del responsabile

    sull'attivitā svolta e da svolgere, ed il bilancio preventivo e

    consuntivo (a maggioranza assoluta);

 

c) deliberare modifiche allo statuto (a maggioranza dei 2/3).

 

ART. 16 - ELEZIONI E NOMINE.

  • L'elezione del Responsabile, dell'Animatore dei gruppi e dei Consiglieri, avviene da parte dell'Assemblea per elezione a maggioranza assoluta. Possono votare tutte le persone maggiorenni regolarmente iscritte al CVS. Possono essere votate tutte le persone maggiorenni che risultano iscritte da almeno un anno.

L'Assistente ecclesiastico č nominato dal Vescovo diocesano in seguito a presentazione da parte del Consiglio diocesano.

 

Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un secondo mandato.

 

In caso di dimissioni il Consiglio stesso provvede con votazione a maggioranza assoluta ad eleggere un sostituto che resterā in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.