ART. 14 - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE.
collegiali: l'Assemblea;
il Consiglio.
individuali: il
Responsabile, l'Animatore dei gruppi, i consiglieri, l'Assistente
ecclesiastico.
ART. 15 - L'ASSEMBLEA.
L'assemblea č costituita dal
Consiglio e da tutti gli associati, che partecipano mediamente criteri
di delega e rappresentanza.
Ogni Consiglio Diocesano
predisporrā per le riunioni di assemblea un regolamento proprio che
garantisca un numero sufficiente di delegati (almeno 3 volte superiore
al numero dei componenti il Consiglio).
L'assemblea viene convocata in
via ordinaria almeno una volta l'anno per pronunciarsi sulle questioni
di carattere programmatico e per l'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi, e quindi si debba procedere al rinnovo degli organi
dell'associazione.
Viene convocata in via
straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno (a
maggioranza assoluta).
- L'Assemblea ordinaria e
straordinaria, č presieduta dal Responsabile.
- L'Assemblea elegge,
all'inizio di ciascuna riunione, un Segretario, che ha il
compito di
scrivere il verbale della riunione.
- All'assemblea regolarmente
compete:
a) l'elezione del Responsabile,
dell'Animazione dei gruppi, dei
Consiglieri (a maggioranza assoluta);
b) approvare la relazione annuale
programmatica del responsabile
sull'attivitā svolta e da svolgere, ed il
bilancio preventivo e
consuntivo (a maggioranza assoluta);
c) deliberare modifiche allo
statuto (a maggioranza dei 2/3).
ART. 16 - ELEZIONI E NOMINE.
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L'elezione del Responsabile,
dell'Animatore dei gruppi e dei Consiglieri, avviene da parte
dell'Assemblea per elezione a maggioranza assoluta. Possono votare tutte
le persone maggiorenni regolarmente iscritte al CVS. Possono essere
votate tutte le persone maggiorenni che risultano iscritte da almeno un
anno.
L'Assistente ecclesiastico č
nominato dal Vescovo diocesano in seguito a presentazione da parte del
Consiglio diocesano.
Il Consiglio dura in carica 5
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un secondo mandato.
In caso di dimissioni il
Consiglio stesso provvede con votazione a maggioranza assoluta ad
eleggere un sostituto che resterā in carica fino alla scadenza
dell'intero Consiglio.
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