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Parte Seconda

L'ORDINAMENTO

 

Capitolo 3: COORDINAMENTO
 


ART. 20 - I CONSIGLIERI.

  • Eletti in base ai criteri di rappresentanza (cfr. art. 8) e opportunitā pastorale, contribuiscono in sede di consiglio ed elaborare i programmi e definire le decisioni conseguenti, collaborano all'attuazione, valutando, in fase di verifica, l'effettiva rispondenza all'esigenze dell'apostolato. Il Consiglio designa due di essi all'incarico di segretario ed economo.

 

ART. 21 - L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO.

  • L'Assistente ecclesiastico in seguito a presentazione da parte del Consiglio diocesano, č nominato dall'Ordinario del Luogo e resta in carica cinque anni. Nella sua azione pastorale rappresenta la gerarchia, favorisce le opportune relazioni degli associati con la gerarchia stessa aderendo fedelmente allo spirito ed alla dottrina della Chiesa. Si dedica all'animazione spirituale ed apostolica dell'associazione favorendone le iniziative; promuove lo spirito di unione con Vescovo e la pastorale specifica nella Chiesa locale nell'interno dell'animazione medesima, come pure fra il CVS e le altre associazioni. 

 

ART. 22 - AMMINISTRAZIONE.

  • Il fondo comune dell'Associazione č costituito dalle quote di iscrizione, dalle oblazioni, da erogazioni di enti pubblici e privati e dai redditi del fondo stesso.

 

ART. 23 - DISPOSIZIONE CONCLUSIVE.

  • Per quanto non contemplato nel presente statuto, sono applicabili le norme del Codice di Diritto Canonico e dei vigenti codici civili.

 

(Testo ufficiale approvato dal Consiglio generale dei Silenziosi Operai della Croce il 21-11-1998. Consegnato al CVS il 11-03-1999)